SISTEMA DUALE

Imparare lavorando
in Italia si può

Tra le tante sfide che la nostra società si trova a dover affrontare c’è anche quella legata, da una parte alla disoccupazione giovanile, che nel nostro paese ha raggiunto dimensioni preoccupanti, e dall’altra ad una realtà produttiva dove vi è sempre più necessità di inserire giovani con determinate caratteristiche. Giovani che siano appassionati del proprio lavoro, che vogliano acquisire competenze per crescere, giovani che siano capaci di apprendere velocemente ma anche di saper prendere decisioni. Giovani coscienti dei propri limiti ma con una grande voglia di imparare. Tutto questo non si può apprendere solo stando dietro ai banchi di scuola imparando nozioni a memoria, perché sono tutte competenze personali e di natura trasversale che non devono essere imparate, sono già dentro di noi. Dobbiamo solo rendere i giovani coscienti delle loro potenzialità, far emergere queste caratteristiche ed allenarle per renderle più solide. E’ necessario quindi che i giovani vivano delle vere esperienze di vita nel mondo lavorativo, oltre che in quello scolastico e familiare. La nostra società e la nostra economia hanno bisogno per crescere di persone preparate nella conoscenza delle nozioni teoriche e abili nella pratica.

Per noi è quindi molto importante promuovere l’apprendistato e spiegarlo senza pregiudizi di alcun tipo, crediamo che le norme possano e debbano essere migliorate, per far si che questa esperienza si allarghi il più possibile e non vi siano ostacoli.

Non ci sono ragioni sufficienti a giustificare il disinteresse su questi argomenti. Troppo spesso la scuola e l’impresa non si parlano, dobbiamo essere anche noi a promuovere questo dialogo per il bene delle imprese e dei giovani. Spesso è l’unica possibilità di coinvolgimento di studenti minorenni e/o senza titolo di studio in azienda con un contratto regolare, stabile e formativo, prezioso tanto per l’impresa quanto per il ragazzo.

Vogliamo che questo angolo di approfondimento aiuti i Consulenti del Lavoro a gestire i contratti di apprendistato in duale, a vantaggio delle singole imprese e di tutta l’economia della Regione Toscana e di tutto il nostro Paese.

Risposte alle domande più frequenti

Qual è la differenza tra alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato duale?

L’ASL è una metodologia didattica, che si svolge sotto la responsabilità della scuola dove il ragazzo è giuridicamente uno studente.
L’apprendistato duale è invece un rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato tra datore di lavoro e ragazzo con il coinvolgimento dell’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obbiettivi formativi.

E’ possibile stipulare un contratto di Apprendistato di I° livello con un giovane che ha abbandonato la scuola?

No non è possibile. Il contratto di apprendistato di I° livello serve per conseguire un titolo di studio che può essere riconosciuto solo da una istituzione scolastica e pertanto il giovane deve essere inserito in un percorso scolastico riconosciuto dallo Stato o dalla Regione.

Posso interrompere liberamente un rapporto di apprendistato di I° o III° livello?

Il rapporto di apprendistato è sempre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la clausola della libera recidibilità alla fine del periodo di formazione ( da non confondersi con la fine del contratto). Questo vuol dire che alla fine del periodo di formazione( conseguimento del titolo di studio) le parti possono interrompere il rapporto, senza giusta causa o giustificato motivo, ma devono dare il preavviso.

Qualora l’apprendista sia minorenne, devo osservare particolare attenzioni?

Anche per gli apprendisti, se minorenni, valgono tutte le norme relative al lavoro dei minori.

Quali comunicazioni deve fare il datore di lavoro prima dell’assunzione?

Il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l’assunzione, il modulo Uni LAV.

Durante la formazione esterna (scuola) è necessario effettuare la registrazione delle presenze a scuola e in azienda?

No.

Quale normativa si applica nel caso in cui la contrattazione di riferimento non disciplini l’apprendistato di primo livello?

L’interpello n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede la possibilità per il datore di lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, di far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto.
Restano comunque fermi i principi fissati dall’art. 42 d.lgs. n. 81/2015 (disciplina generale) e per quanto compatibile, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

L’età minima di accesso al lavoro è di 16 anni, come è possibile assumere a 15 anni con questa tipologia di contratto?

E’ previsto dall’art 43 c. 2 del DLgs 81/2015,ed è stato chiarito anche con interpello n. 11/2016 che è possibile instaurare rapporti di lavoro con giovani di 15 anni di età compiuti.

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